Prestazioni Previdenziali

 

L’art. 38 comma 2 della Costituzione dispone che “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” 

Tale disposizione è espressione dello stato sociale e del principio di sicurezza sociale, che impongono di 

assicurare ai singoli il rispetto della dignità, anche se versano in una situazione di bisogno. In altre parole viene sancito il principio della sicurezza sociale. In base ad esso l’autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica. In ossequio del dettato costituzione testè citato vanno le prestazioni previdenziali previste per i malati oncologici assicurati INPS, ma è anche previsto per altre gestioni previdenziali, i quali, a seconda del tipo di infermità invalidante riconosciuta, hanno diritto alle seguenti prestazioni (legge 222/1984):

  • Assegno ordinario di invalidità:
  • Pensione di inabilità 
  • Assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.

Dal 1° luglio 2012 la domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio previdenziale deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica. Per farlo è necessario munirsi di un codice PIN rilasciato dall’ INPS oppure  essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi.

Il D.M. n. 329 del 28/05/1999, modificato ed aggiornato dal Decreto n. 296 del 21/5/2021  contiene le norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti. Tale è la malattia oncologica che, comporta di per sé una situazione di menomazione e invalidità, anche se temporanea, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124.

Coloro che sono affetti da malattie oncologiche possono accedere a una serie di agevolazioni e diritti previsti dalla Legge n. 104/1992. Per poter accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario che alla  malata oncologica sia stato riconosciuto, dall’apposita Commissione Asl, uno stato di invalidità secondo la tabella ministeriale di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), sono tre le percentuali di invalidità previste per le patologie oncologiche, concesse anche in base alla situazione della persona malata:

11% : prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale,

70% : prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale,

100% : prognosi sfavorevole o infausta, nonostante l’asportazione del tumore.

 

Per ottenere l’invalidità, come per tutti gli altri casi di malattia, occorre presentare una specifica domanda di riconoscimento e intraprendere l’iter.

In particolare la procedura di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inoltrata all’Inps, solo in modalità telematica, quindi con una domanda online.

 L’iter procedurale per chiedere e ottenerla prevede 3 fasi:

 

1 – Il malato oncologico va dal proprio medico curante per farsi attestare la patologia.

2 – Il medico trasmetterà all’Inps un certificato telematico che attesta la malattia oncologica, le terapie e lo stato di salute della persona affetta.

3 – Entro 30 giorni dall’invio del certificato medico telematico, il paziente deve compilare e inviare all’Inps, sempre in modalità telematica, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile

 

L’atto finale consiste nell’effettivo riconoscimento da parte dell’Inps.

La Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL dovrà rapidamente convocare a visita il richiedente entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’accertamento, che avrà a questo punto efficacia immediata.

Una volta riconosciuto lo stato di invalidità civile e handicap, la persona malata oncologica ha diritto a prestazioni socio-economiche graduali, in base al grado di invalidità riconosciuto, dall’età e dal reddito.

  • Invalidità  100% da diritto alla pensione di inabilità, se il reddito annuo personale non supera €16.532,10 e all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie
  • Invalidità superiore al 74% e fino al 99% da diritto all’assegno di invalidità se il reddito annuo personale non supera €4.800,38 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
  • Al compimento del 65esimo anno di età, se persiste lo stato di invalidità, l’assegno o la pensione diventano assegno sociale