Permessi lavorativi  (per I lavoratori con handicap in condizione di gravità o familiari caregiver)

 

I malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono assentarsi dal lavoro e godere dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 con i seguenti limiti:

per il lavoratore con disabilità: a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili, continuativi o frazionati.

 – per il familiare: 3 giorni al mese frazionabili in ore di permesso retribuito spettano a colui che presta assistenza al malato (un solo familiare per ogni soggetto disabile):

  • Coniuge –  parte dell’unione civile – convivente di fatto;
  • Parenti e affini entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure sono deceduti o mancanti).

Oltre ai permessi, il malato (o i suoi familiari che prestano assistenza) possono accedere alle altre agevolazioni previste dalla Legge 104/1992:

  • Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio;
  • Rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede di lavoro, eccezion fatta per i casi di incompatibilità della permanenza del dipendente;
  • Rifiutarsi di svolgere lavoro notturno, da intendersi come quell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.