Lavoratori autonomi

La Legge 81 del 2017, il c.d. Jobs Act dei lavoratori autonomi, ha disciplinato in maniera più organica, anche se ancora insufficiente rispetto ai bisogni dei malati oncologici, la tutela di questi lavoratori iscritti alla gestione separata INPS i quali, se costretti a sospendere anche solo temporaneamente l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (massimo 61 giorni/anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera (massimo di 180 giorni/anno). L’art. 8, co. 10 della legge 81/2017 “Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilita’ lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.” 

Con tale ultima disposizione ai lavoratori autonomi è stata indirettamente estesa l’indennità di malattia equiparandola alla degenza ospedaliera in caso di trattamenti terapeutici per malattie oncologiche o di gravi patologie che comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%. Il riconoscimento della tutela per questa che può definirsi “degenza domiciliata”, comporta l’estensione dell’indennità da un massimo di 61 giorni annui (indennità di malattia) ad un massimo di 180 giorni annui (indennità di degenza ospedaliera)[Circ. INPS n.139/2017 applicativa dell’art. 8, comma 10, L. 81/ 2017].

Infine, ai sensi dell’art. 14, co. 3, L. 81/2017, nel caso in cui la malattia sia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare a rate i contributi e i premi maturati durante la sospensione.

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS possono ottenere, in presenza dei requisiti sanitari e previdenziali previsti per legge: l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’inabilità.