Ferie e riposi “solidali”

 

Dal 2015 la legge prevede la possibilità di donare giornate di ferie o riposo “solidali” ai colleghi di lavoro in difficoltà per ragioni di salute (Art. 24 D. Lgs. 151/2015 emanato in attuazione della L. 183/2014 (c.d. Jobs Act).

La normativa stabilisce che, per solidarietà e a titolo gratuito, i lavoratori possono cedere ad un collega in difficoltà i riposi e le ferie maturate, in modo da consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, come ad esempio i trattamenti oncologici. La misura, le condizioni e le modalità di esercizio di questo nuovo diritto, che può essere esteso anche ad altri casi, sono stabiliti dai CCNL di settore, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 66/2003. 

La cessione potrà avere ad oggetto soltanto i giorni di ferie previsti dal CCNL, in aggiunta al periodo minimo legale di 4 settimane e ai 4 giorni di riposo compensativo (c.d. festività soppresse). Per esempio, un lavoratore che abbia 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo quelle eccedenti le 4  settimane di ferie da godere obbligatoriamente (20 giorni per chi ha una settimana di 5 giorni lavorativi, 24 per chi ne lavora 6). E’ necessario, quindi, in ogni caso consultare il CCNL applicato dall’azienda.