In ambito lavorativo alcuni benefici conseguono:

  • all’accertamento di una certa percentuale di invalidità;
  • all’accertamento dello stato di “handicap in situazione di gravità”;
  • dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68/1999). 

Per tale motivo, e per non doversi presentare a più visite medico-legali, è consigliabile che il malato oncologico lavoratore presenti all’INPS un’unica domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap “grave”, sia per l’accertamento della disabilità. 

DIFFERENZA TRA INVALIDITA’ CIVILE, HANDICAP E DISABILITA’

Ognuna di queste voci corrisponde ad una precisa definizione e l’accertamento è effettuato da commissioni mediche diverse.

Sebbene la commissione operante nella visita di prima istanza è di regola competenza dell’Asl, per ogni accertamento la composizione di tali commissioni è diversa secondo il tipo di accertamento da effettuare e per la visita medica dovrà essere presentata specifica domanda.

Lo stesso certificato medico, così come la domanda, possono essere utilizzati per la richiesta di diversi accertamenti, per esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità e, perfino, le tre voci contemporaneamente.

 

L ’invalidità civile: si riferisce all’accertamento che dà luogo ad una percentuale a seconda della tipologia e della gravità della patologia;

l’ handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992);

la disabilità esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/1999).

 

L’ invalidità civile: si riferisce ad un accertamento indicato in termini percentuali a seconda del tipo e della gravità della patologia.

Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Come sopra indicato, questo accertamento dà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale, da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.

Il Decreto Legislativo n. 509/1988 stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste la perdita o diminuzione delle funzioni dell’organo sede del danno anatomico. Questo accertamento valuta la riduzione della capacità lavorativa, ed è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. 

Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo. Pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.

Ad oggi invece molte persone disabili, i loro familiari, ma talvolta anche tecnici ed operatori, pensano che il riconoscimento di invalidità totale (100%) sia incompatibile con l’inserimento lavorativo.

Il riconoscimento di un’invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale di invalidità attribuita e la categoria di appartenenza. Infatti, nell’invalidità civile si distinguono tre diverse categorie: invalidi civili, ciechi civili e sordi civili.

 

L’ handicap: nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. 

Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e tale valutazione si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale).

In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona risulta affetta.

La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai  sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92). 

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni:

  • i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità; 
  • il congedo retribuito di due anni, solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.

Handicap grave: quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

 

La disabilità: esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/1999).

L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile. 

Pertanto, l’attività della commissione di accertamento è finalizzata in questo caso ad individuare la capacità complessiva, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.