Congedo straordinario biennale retribuito (congedo retribuito durata massima complessiva 2 anni per dipendenti con familiari con handicap grave)

I lavoratori dipendenti che si prendono cura di familiari con handicap grave, che cioè necessitano di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (come può essere il malato oncologico) hanno diritto ad un congedo straordinario retribuito per una durata massima complessiva di 2 anni, nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente, per ciascuna persona con handicap grave.

Il congedo spetta (in ordine di priorità) a:

    • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
    • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
    • Figli;
    • Fratelli o sorelle;
    • Parenti o affini entro il 3° grado.

Nella concessione del congedo per cure, non rientrano le terapie domiciliari, p.e. di tipo farmacologico.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7, il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.

I giorni di assenza sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole dell’assenza per malattia.