Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari (congedo non retribuito per i familiari di durata massima 2 anni)

 

Art. 4, comma 2, Legge 53/2000: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari, tra i quali rientrano anche le patologie oncologiche, fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa.