Collocamento obbligatorio per persone disabili

 

Il collocamento obbligatorio o “collocamento mirato”, previsto dalla legge n. 68 del 1999, impone alle aziende che occupano più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità. Ha lo scopo di facilitare l’occupazione per quelle persone che, a causa della disabilità incontrano maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro.

Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto l’accertamento della disabilità.

Si tratta di uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e d’invalidità. 

Per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/1999 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.

La Legge n. 68/1999 impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere nel proprio organico un numero di disabili pari a:

 

1 disabile: aziende da 15 a 35 dipendenti;

2 disabili: aziende da 36 a 50 dipendenti;

7% dei lavoratori occupati aziende con 51 o più dipendenti.

 

Il rapporto di lavoro della persona disabile può essere risolto nel caso in cui sia accertata la definitiva impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti il suo stato di salute all’interno dell’azienda.

Il lavoratore disabile licenziato per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se al momento della cessazione del rapporto l’azienda/ente impiegava un numero di lavoratori disabili inferiore a quello previsto per legge.

Per le aziende/gli enti che assumono lavoratori disabili la legge prevede particolari vantaggi tra cui contributi all’assunzione a tempo indeterminato di persone disabili concessi da regioni e province autonome.