Congedo per cure agli invalidi (congedo retribuito di 30 giorni l’anno per cure commesse allo stato di invalidità)

 

L’art 7 L.119 del 18/07/2011 prevede che le malate oncologiche  cui viene riconosciuta dall’INPS un’invalidità civile superiore al 50% possono ottenere ogni anno un congedo dal lavoro retribuito per massimo 30 giorni al fine di dedicarsi alle cure connesse con lo stato di invalidità. 

Nella concessione del congedo per cure, non rientrano le terapie domiciliari, p.e. di tipo farmacologico.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 7, il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.

I giorni di assenza sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole dell’assenza per malattia.